IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO 
                     Sezione Staccata di Pescara 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale = 18 del 2015 =, proposto da: Carlo Capuleto, Luigi
Confuorto, Francesco Clemente, Michele Daluiso, Sandro Dell'Aquilano,
Mariano  Di  Felice,  Giovanni  Lancia,  Felice   Liberatore,   Guido
Regnicoli,  Valentino  Salvatore,  Mario  Valente,  Pino  Zappitelli,
rappresentati e difesi dagli avv. Dario Caldato e Sergio  Ciccarelli,
con domicilio eletto presso Sergio Ciccarelli in Pescara, via Tirino,
134/6; 
    Contro   Ministero   della   Difesa,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila, via Buccio  di
Ranallo C/ S.Domenico; 
    Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Inps, rappresentato
e difeso dagli avv. Dario Marinuzzi, Carmine Barone, Armando Gambino,
con domicilio  eletto  presso  Armando  Gambino in  Pescara,  via  R.
Paolucci n. 35; 
    Per l'accertamento del diritto  al  riconoscimento  del  servizio
prestato dai ricorrenti per conto O.N.U.  in  "zone  di  intervento",
nonche' del relativo diritto al riscatto, ai fini della  liquidazione
della indennita' di buonuscita,  del  suddetto  servizio  svolto;  in
subordine, e' posta una questione di costituzionalita'. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  della
Difesa e dell'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 
    Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 3  dicembre  2015,  il
cons. Dino Nazzaro e uditi, per le parti i difensori:  l'avv.  Sergio
Ciccarelli per  i  ricorrenti  e  l'avvocato  dello  Stato,  Brunella
Borgoni per l'amministrazione resistente. 
    I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del loro  diritto  alla
supervalutazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, decreto  legislativo
n. 165 del 30 aprile  1997,  sia  ai  fini  previdenziali,  sia,  con
relativo riscatto, per la liquidazione dell'indennita' di buonuscita,
con riferimento al periodo di servizio svolto per conto dell'Onu,  in
zone d'intervento; i medesimi pongono, come subordinata, la questione
di  legittimita'  costituzionale  sui  limiti   applicativi,   decisa
dall'Amministrazione, per la violazione degli  artt.  3  e  76  della
Costituzione. 
    Il Ministero, invero, distingue tra il personale  dirigente,  con
relativi assimilati, e quello non dirigente, ponendo anche,  ai  fini
del  riscatto  per  la  buonuscita,  la  durata  figurativa   di   un
quinquennio. 
    I predetti,  invero,  sono  stati  impiegati  dall'Onu,  in  zone
operative, per periodi pari  o  superiori  a  tre  mesi,  e  chiedono
l'applicazione, nei loro confronti, dell'articolo unico  della  legge
n. 1746/11 dicembre 1962,  che  estende  al  personale  militare,  in
servizio per  conto  dell'Onu  in  localita'  operative,  i  benefici
combattentistici, che competerebbero l'utilizzo degli artt. 18  (Dpr.
n. 1092/1973), 3 (legge  n.  360/1990),  5  (decreto  legislativo  n.
165/1997), 99 (legge n. 662/1996), 15 e 24 (Dpr. n. 1032/1973). 
    La  citata  normativa,  infatti,  non  ha  trovato  applicazione,
ritenendosi che essa riguarderebbe coloro che hanno partecipato  alle
"campagne di guerra, nel periodo:  11  giugno  1940/8  maggio  1945",
mentre le missioni Onu non sarebbero tali. 
    In via preliminare  va  superata  l'eccezione  di  giurisdizione,
sollevata  dalla   difesa   dell'Inps,   vertendosi   in   punto   di
riconoscimento  di  un'anzianita'  di   attiva   di   servizio,   che
rappresenta un "prius"  rispetto  alla  prestazione  della  pensione,
rientrante nell'ambito del rapporto di pubblico impiego. 
    E'  da  disattendere  anche  l'eccezione  d'inammissibilita'  del
ricorso, per genericita' dei contenuti, atteso che, anche in mancanza
d'indicazione  delle  singole  missioni  effettuate,  la  pretesa  e'
comunque ben  individuata  e,  per  ogni  ulteriore  chiarimento,  e'
possibile un'attivita' istruttoria, sempre se ritenuta necessaria. 
    La questione di merito si prospetta non valutabile positivamente,
stante la puntuale previsione del beneficio, per le sole "campagne di
guerra", cui il legislatore non ha mai  equiparato  le  missioni  per
conto dell'Onu, che non hanno carattere bellico e operano in tempo di
pace. 
    Lo "stato di guerra",  che  e'  mancante,  e'  una  dichiarazione
rientrante nelle prerogative del Capo dello Stato (art. 87, comma 9°,
Cost.) e non dello Stato Maggiore delle Difesa. 
    Altro aspetto da considerare e'  che  la  legge  n.  824/1971  si
limita  a  estendere  l'art.  5,  agli  ufficiali,  sottoufficiali  e
militari, escludendo espressamente (comma 2°)  il  personale  di  cui
alla legge n. 1746/1962; anche il  Dpr.  n.  1092/1973  richiama  gli
artt. 19, 20, 21 e 22, ma non l'art. 18, riferito alla  "campagne  di
guerra», che e' inapplicabile alle operazioni in tempo di pace. 
    L'infondatezza  della  pretesa  principale,  rende   "inutiliter"
l'esame della stessa limitazione quinquennale della supervalutazione,
che ha a presupposto il riconoscimento del diritto disatteso. 
    Un discorso analogo a quanto detto, va  fatto  anche  per  l'art.
1858 del codice militare, che prevede sempre una "campagna di  guerra
riconosciuta", perche' sia utilizzabile il citato art. 18. 
    In  punto  vi  e'  un  costante  orientamento  giurisprudenziale,
confermato anche di recente (C.S., IV, n. 5172/2014), che,  peraltro,
da' rilevanza alla  sollevata  questione  di  costituzionalita',  che
parla di irragionevolezza e di violazione degli artt. 3 e  76  Cost.;
vi e', infatti, pur sempre una  unilaterale  esclusione  da  benefici
combattentistici, per il personale militare che ha operato  in  "zone
d'intervento" Onu. Un beneficio economico che, per essere  riscattato
ai fini della buonuscita,  deve  essere  usufruito  in  costanza  del
servizio,  una   circostanza   che   da'   fondatezza   all'eccezione
d'incostituzionalita' per violazione del citato art. 3. 
    Infondata e' la  questione  di  Costituzionalita'  sollevata  con
riferimento all'art. 76,  che  concerne  l'esercizio  della  funzione
legislativa delegata al Governo; l'argomentazione dedotta a  sostegno
e', infatti, del tutto ultronea, concernendo un discorso generale  su
una presunta antinomia che contrasterebbe col generale  principio  di
coerenza normativa e ponendo a riferimento la legge n. 335/1995. Tale
ultima legge attiene, invero, alla riforma del sistema  pensionistico
del pubblico impiego e parla di  armonizzazione  nel  rispetto  della
pluralita' degli organismi assicurativi, mentre nella fattispecie  e'
in discussione un particolare aspetto di un dato rapporto lavorativo,
che ha una sua compiuta disciplina. 
    Conclusivamente va sollevata la  questione  di  costituzionalita'
dell'articolo  unico  della  legge  n.  1746  del   1962,   in   base
all'illustrata  discriminazione,  posta   nell'ambito   del   settore
militare, tra le diverse qualifiche  del  personale,  con  violazione
dell'art. 3 Costituzione. 
    Il giudizio e' sospeso fino alla richiesta pronuncia della  Corte
costituzionale. 
    Si dispone l'immediata trasmissione  degli  atti  di  causa  alla
medesima Corte.